Come ogni anno, i lavoratori interessati, dovranno procedere ad inoltrare nuovamente la richiesta per gli assegni familiari, di seguito si potrà scaricare il modello per lavoratori dipendenti da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta e le risposte alle domande frequenti che ci vengono poste.
Lo studio rimane a completa disposizione per ogni altro chiarimento si rendesse necessari
DOMANDE FREQUENTI:
L’importo dell’assegno è determinato incrociando il reddito percepito (dal nucleo familiare) nell’anno di riferimento con le tabelle che annualmente vengono pubblicate dall’INPS. Per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018 occorre fare riferimento alla Circolare n° 68 pubblicata dall’ente 11-05-2018.
Il nucleo familiare è composto oltre che dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati minorenni conviventi.
Sono da considerarsi componenti del nucleo familiare ma solo previa autorizzazione dell’INPS:
- i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- i figli naturali, propri o del coniuge, riconosciuti dall’altro genitore;
- i figli del coniuge nati da un precedente matrimonio;
- i fratelli, le sorelle e/o nipoti collaterali;
- nipoti minori a carico nonno/a che siano lavoratori dipendenti;
- i familiari residenti all’estero nell’Unione Europea o in altri stati convenzionati;
- i minori affidati a strutture pubbliche;
- i maggiorenni invalidi al 100% (per costoro l’autorizzazione INPS occorre solo in mancanza della documentazione sanitaria).
Per le succitate casistiche l’autorizzazione INPS dovrà essere richiesta direttamente dal dipendente che intende presentare domanda per gli ANF, direttamente presso una sede INPS o mediante accesso al sito web dell’ente, in entrambi i casi il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità da allegare alla domanda.
Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia. I familiari che non risiedono in Italia, fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero.
Il richiedente dovrà indicare nella domanda il reddito del nucleo familiare che troverà nei modelli CU/730/UNICO, riportando tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (per tipologie particolari di reddito si rimanda alle note di compilazione rilasciate dall’INPS).
Si perde il diritto all’erogazione degli ANF nel caso in cui il reddito prodotto dal nucleo familiare non sia costituito per almeno il 70% da reddito per lavoro dipendente, prestazione pensionistiche o collaborazioni.
Il periodo di riferimento per gli assegni familiari va dal 1° di Luglio di ogni anno, per terminare al 30 di Giugno dell’anno successivo e richiedono l’inserimento dei redditi dell’anno precedente al periodo richiesto, quindi:
Per il periodo dal: 01/07/2018 – 30/06/2019 bisogna indicare i redditi percepiti nell’anno 2017.
È possibile fare richiesta, con le medesime modalità, per l’erogazione degli ANF arretrati nel limite dei cinque anni di lavoro precedenti prestati in azienda.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare le domande presentate e di anticipare l’importo degli assegni per conto dell’INPS.
In caso di omessa presentazione della domanda al datore di lavoro, vista l’impossibilità per costui di conoscere i dati e la composizione del nucleo familiare necessari alla compilazione del modulo ANF, è esonerato da qualsivoglia responsabilità.